Sez. 1, Sentenza n. 8553 del 28/05/2003 (Rv. 563708 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE | Commessi - Contatto con i terzi - Potere di rappresentanza limitato - Stato soggettivo - Rilevanza - Ambito - Fattispecie.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - IN GENERE
Quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell'art. 2210, primo comma, cod. civ., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell'istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all'art. 1391 cod. civ., che rileva ai fini della conoscibilità dell'errore, va verificato con riguardo all'impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 2210, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)