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Sez. L, Sentenza n. 2047 del 14/03/1990 (Rv. 465880 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - ESTREMI - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - SECONDO E TERZO COMMA - APPLICABILITÀ - PRIMO COMMA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465880-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - ESTREMI - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - SECONDO E TERZO COMMA - APPLICABILITÀ - PRIMO COMMA - CONDIZIONE.*

In relazione al procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari - contemplato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza, il licenziamento motivato da una condotta colposa comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari previste dalla specifica regolamentazione del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e quindi assoggettato a quelle garanzie dettata originariamente per le sanzioni non espulsive dal secondo e terzo comma della menzionata norma circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa, nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino la condotta giustificatrice del recesso, anche all'altra, posta dal primo comma del medesimo art. 7, concernente la preventiva pubblicazione del cosiddetto codice disciplinare. (Conf 935/88, mass n 457295; (Conf 204/82).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)