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Sez. L, Sentenza n. 5393 del 18/08/1983 (Rv. 430308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INTIMATO ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 - SOPRAVVENIENZA DI QUESTA DURANTE IL GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ DELLO STESSO - OPERATIVITÀ DI TALE PRONUNCIA.*
Stato
decisa il 1983-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INTIMATO ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 - SOPRAVVENIENZA DI QUESTA DURANTE IL GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ DELLO STESSO - OPERATIVITÀ DI TALE PRONUNCIA.*

La legittimità del licenziamento disciplinare, ancorché intimato in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982 (che ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso che essi siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari in Mancanza di un espresso richiamo della normativa legislativa, collettiva o validamente posto dal datore di lavoro), va esaminata alla stregua dei principi enunciati in tale pronuncia, ove questa sia sopravvenuta nel corso del giudizio concernente la legittimità del licenziamento, atteso che l'accertamento dell'illegittimità costituzionale di una norma ordinaria ne comporta l'Invalidità ab initio in relazione ai rapporti ancora pendenti. (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)