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Sez. L, Sentenza n. 3134 del 21/05/1984 (Rv. 435182 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - QUALIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON SANZIONE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - INDIVIDUAZIONE ATTINENTE AI FATTI CONTESTATI AL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435182-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - QUALIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON SANZIONE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - INDIVIDUAZIONE ATTINENTE AI FATTI CONTESTATI AL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui escludeva l'applicabilità dei primi tre commi al caso dell'irrogazione del licenziamento disciplinare, qualora le relative Disposizioni non fossero espressamente richiamate dalla disciplina legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro (sentenza 29 novembre 1982 n. 204 della Corte costituzionale), non incide sulla portata della norma suindicata laddove la stessa postula, in ogni caso, che la sua applicabilità sia condizionata dall'espressa qualificazione nella disciplina collettiva del rapporto del licenziamento come sanzione disciplinare senza che a tale espressa previsione possa supplire un individuazione attinente ai fatti contestati al lavoratore. (V 912/84, mass n 433106; (V 5398/83, mass n 430308; (V 1781/81, mass n 412466; (V 2356/80, mass n 406047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)