Sez. 6, Sentenza n. 24162 del 13/04/2018 Ud. (dep. 29/05/2018) Rv. 273657 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Ordinanza del Presidente del tribunale di autorizzazione dei coniugi a vivere separati - Obblighi di natura economica a carico dei coniugi - Assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni - Inadempimento - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del Presidente del tribunale. (In motivazione la Corte ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 570-bis cod. pen., inserito dall'art. 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna modifica rilevante sul tema).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quinquies, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)