Sez. 1, Sentenza n. 3518 del 21/05/1983 (Rv. 428410 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - INCLUSIONE - CONSEGUENZA - CADUCAZIONE DEL SEQUESTRO PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - GIUDIZIO DI CONVALIDA - IMPROCEDIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - INCLUSIONE - CONSEGUENZA - CADUCAZIONE DEL SEQUESTRO PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - GIUDIZIO DI CONVALIDA - IMPROCEDIBILITÀ.*
Il divieto, posto dall'art. 51 legge fallimentare, di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo; e la caducazione del sequestro per effetto della dichiarazione di fallimento fa venir meno lo stesso oggetto del relativo giudizio di convalida che non può pertanto essere proseguito dal creditore nemmeno al fine di utilizzarne la pronuncia nei confronti del fallito allorché sarà tornato in bonis. (V 1292/81, mass n 411888; (V 243/66, mass n 320450).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)