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Sez. L, Sentenza n. 5301 del 08/08/1983 (Rv. 430210 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430210-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un contratto collettivo postcorporativo (di diritto comune) è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i metalmeccanici nel senso che tale disposizione escluda - ai fini della Determinazione del periodo di comporto - la computabilità delle assenze per infortunio sul lavoro).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)