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Sez. L, Sentenza n. 1068 del 21/02/1986 (Rv. 444571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI, NON EFFICACI "ERGA OMNES", CONTENENTI CLAUSOLE FORMALMENTE MUTUATE DA NORME DI LEGGE O EQUIPARATE - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 22 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 24 LUGLIO 1970 PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA D'ALESSANDRIA RIPRODUCENTE L'ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI, NON EFFICACI "ERGA OMNES", CONTENENTI CLAUSOLE FORMALMENTE MUTUATE DA NORME DI LEGGE O EQUIPARATE - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 22 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 24 LUGLIO 1970 PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA D'ALESSANDRIA RIPRODUCENTE L'ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966.*

I contratti collettivi postcorporativi, ai quali non sia stata conferita efficacia erga omnes, rientrano nell'autonomia contrattuale privatistica e la violazione, da parte del giudice del merito, delle clausole in essi contenute, sebbene queste riproducano espressioni formalmente mutuate da norme di legge o da Atti aventi la stessa efficacia, non è denunciabile in Cassazione sul piano normativo, ossia come errore di diritto, ma può essere sindacata, nell'ambito del controllo di legittimità, soltanto per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. Cod. civ., oppure per vizio di motivazione. (principio affermato in relazione all'art. 22 del contratto collettivo provinciale del 24 luglio 1970, per gli operai agricoli della provincia di alessandria, il quale con formulazione mutuata dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966, dispone che sussiste "giustificato motivo di licenziamento quando ricorrono ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro, a radicali modifiche degli ordinamenti colturali o di allevamento del bestiame che comportino riduzione di manodopera"). (V 3254/85, mass n 440919; (V 4504/84, mass n 436404; (V 523/84, mass n 432747; (V 5301/83, mass n 430210).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)