Sez. L, Sentenza n. 2489 del 16/04/1980 (Rv. 406227 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PARITA DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORE SANO E LAVORATORE MALATO - ACCORDO AZIENDALE PREVEDENTE LA NON PRESTAZIONE DI LAVORO IN UN DETERMINATO GIORNO E LA CONSEGUENTE NON CORRESPONSIONE DEL SALARIO - SPETTANZA DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA AL LAVORATORE MALATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PARITA DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORE SANO E LAVORATORE MALATO - ACCORDO AZIENDALE PREVEDENTE LA NON PRESTAZIONE DI LAVORO IN UN DETERMINATO GIORNO E LA CONSEGUENTE NON CORRESPONSIONE DEL SALARIO - SPETTANZA DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA AL LAVORATORE MALATO - ESCLUSIONE.*
L'art 2110 cod civ, nel garantire, entro determinati limiti di tempo un congruo trattamento economico al lavoratore costretto ad interrompere la propria attivita per causa di malattia e per gli altri eventi ivi tassativamente previsti, assicurando ai prestatori di lavoro la continuazione del rapporto durante l'assenza dal lavoro in conseguenza di detti eventi, realizza la parita di trattamento tra prestatore sano e prestatore malato, nel senso cioe che compete al secondo tutto cio che e riconosciuto al primo. Pertanto, qualora con accordo aziendale si stabilisca che in un determinato giorno non vi sia da un lato prestazione lavorativa e dall'altro pagamento di salario per quel giorno, tale situazione si riflette anche sul lavoratore malato, il quale, per quel giorno, non ha neppure diritto al trattamento economico spettantegli in periodo di malattia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)