Sez. L, Sentenza n. 3158 del 09/05/1983 (Rv. 428066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER MANCATA COOPERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DOVUTA A CAUSE A QUESTO NON IMPUTABILI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO GIÀ SOSPESO PER MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - ININFLUENZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPIEGATI E OPERAI - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER MANCATA COOPERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DOVUTA A CAUSE A QUESTO NON IMPUTABILI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO GIÀ SOSPESO PER MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - ININFLUENZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPIEGATI E OPERAI - INSUSSISTENZA.*
L'impossibilità dell'esecuzione della prestazione lavorativa, dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro (nella specie, occupazione dello stabilimento) comporta, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., il venir meno del diritto alla retribuzione anche per quei lavoratori il cui rapporto sia già sospeso per malattia a norma dell'art. 2110 cod. civ., atteso che a costoro non può competere più di quanto è riconosciuto ai lavoratori non ammalati e considerato che il rischio addossato al datore di lavoro dal citato art. 2110 non può essere esteso, oltre l'ambito previsto da tale eccezionale disposizione, a situazioni di forza maggiore che, determinando l'inattività della impresa, paralizzano i rapporti di lavoro della generalità dei dipendenti. Nè può ritenersi che l'esposta disciplina dia luogo a disparità di trattamento, facendo venir meno solo l'Obbligo della corresponsione dell'indennità di malattia a favore degli impiegati, posto a carico del datore di lavoro, e non anche quello, gravante sull'istituto assicuratore pubblico, della corresponsione della stessa indennità nei confronti degli operai, dovendosi in contrario considerare che anche per costoro il diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia presuppone che il rapporto di lavoro non sia interrotto (da vicende non imputabili al datore di lavoro) nella effettività del suo svolgimento. (V 2489/80, mass n 406227; (V 2107/78, mass n 391485; (Conf 2522/82, mass n 420386).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)