Sez. 3, Sentenza n. 9122 del 30/08/1999 (Rv. 529528 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso in opposizione - Presentazione - Modalità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna "a mani" del cancelliere, giacché, mancando negli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 una disposizione derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, essendo il deposito a mezzo del servizio postale effettuabile solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. art. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)