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Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 25/07/1997 (Rv. 506261 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso inoltrato a mezzo posta e non depositato - Nullità - Limiti - Disciplina ex. art. 156 terzo comma cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506261-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

All'opposizione all'ordinanza - ingiunzione emanata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto non espressamente previsto dalla legge, si applicano le norme disciplinanti il procedimento civile innanzi al pretore. Pertanto, il ricorso in opposizione inoltrato a mezzo posta e non depositato, secondo le regole generali, presso la cancelleria del pretore è nullo per difetto di forma inerente al suo deposito. Tuttavia, qualora risulti incontrovertibilmente dagli atti la data del deposito e possa, dunque, ritenersi raggiunto lo scopo, consentendosi la verifica della tempestività dell'opposizione, il pretore non può dichiarare inammissibile il ricorso ostandovi l'art. 156, terzo comma cod. proc. civ. (la S.C. ha affermato il principio in un caso nel quale il cancelliere aveva allegato agli atti la busta contenente il ricorso in opposizione, con sopra la stampigliatura della data di ricezione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)