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Sez. 1, Sentenza n. 3919 del 17/02/2011 (Rv. 616668 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE: RITUALITÀ | Notifica di atti giudiziari all'estero - Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata con legge n. 42 del 1981 - Notifica a mezzo posta dietro iniziativa dell'interessato - Ammissibilità - Obbligo di traduzione dell'atto - Sussistenza - Esclusione - Notifica tramite l'Autorità centrale - Differenze - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616668-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE: RITUALITÀ

In tema di notificazione degli atti all'estero, l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all'estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42, Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 5, Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)