Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6418 del 30/03/2015 (Rv. 634931 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Procedimento ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Inammissibilità del ricorso - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di estinzione del processo - Prevalenza - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. In tali ipotesi, il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)