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Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010 (Rv. 614184 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Estinzione del giudizio per rinuncia - Dichiarazione delle Sezioni Unite ex art. 391 e 375 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614184-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale o pubblica, secondo l'interpretazione coordinata dell'art. 391 e dell'art. 375 n. 3 cod. proc. civ., posto che la limitazione contenuta in quest'ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all'estinzione in caso di rinuncia, introduce un'eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell'adunanza in udienza pubblica o in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)