Sez. U, Sentenza n. 22093 del 29/10/2015 (Rv. 637131 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Società a responsabilità limitata, totalitariamente partecipata da "holding" belga, con sede statutaria e produttiva in Italia - Procedura di insolvenza principale in Francia - Avvio di procedura secondaria in Italia - Possibilità - Condizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
L'apertura nei confronti di una società a responsabilità limitata con sede statutaria e struttura produttiva in Italia (ma facente parte di un gruppo di imprese totalitariamente partecipate da una "holding" finanziaria di diritto belga) di una procedura di insolvenza principale, operata dal giudice francese, ai sensi del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, in base all'individuazione in Francia del suo centro di interessi principali, non osta a che il giudice italiano apra successivamente, verso la medesima società, una procedura di insolvenza secondaria, purché detta società sia qualificabile come "dipendenza".
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 28, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)