Sez. L, Sentenza n. 7097 del 01/12/1986 (Rv. 449185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - O CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA EX ART. 31 STAT. LAVORATORI - FRAZIONAMENTO IN DISTINTI PERIODI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - O CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA EX ART. 31 STAT. LAVORATORI - FRAZIONAMENTO IN DISTINTI PERIODI - AMMISSIBILITÀ.*
Il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 31 stat. Lavoratori in favore dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali provinciali e nazionali non consiste necessariamente in un unico periodo, senza soluzione di continuità, coincidente con la durata del mandato (o compreso in essa), ma può essere frazionato in distinti periodi, di maggiore o minore durata, nel corso dell'espletamento del mandato stesso, atteso che l'art. 31 cit. Non pone alcuna limitazione di carattere temporale. (V 1491/86, mass n 444865; (V 953/85, mass n 439109).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)