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Sez. 3, Sentenza n. 1610 del 29/05/1973 (Rv. 364451 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - SPECIFICA INDICAZIONE ED AUTONOMA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364451-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - SPECIFICA INDICAZIONE ED AUTONOMA SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA.*

Perche possa dirsi assolto l'Obbligo imposto dall'art 1341 cod civ occorre che nel testo del contratto, gia predisposto, sia inserita un'autonoma dichiarazione, nella quale siano specificate, mediante indicazioni idonee, le clausole onerose del contratto, in guisa da individuarle con assoluta certezza. Tale dichiarazione deve essere altresi seguita da nuova ed apposita sottoscrizione, diversa da quella apposta al contratto medesimo. (Conf 3847/68, mass n 337293).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)