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Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 26/02/1986 (Rv. 444688 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE UNICA DEL CONTRATTO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444688-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE UNICA DEL CONTRATTO - INIDONEITÀ.*

L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tale fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto quando la sottoscrizione sia stata unica, senza che rilevi la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati. (V 803/78, mass n 390140; (V 115/74, mass n 367673; (V 1610/73, mass n 364451; (V 2902/72, mass n 360632; (Conf 4680/80, mass n 408493; (Conf 1925/78, mass n 391283; (Conf 3361/76, mass n 382154; (Conf 1450/76, mass n 380171; (Conf 1610/73, mass n 364451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)