diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3361 del 09/10/1976 (Rv. 382154 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - FORMA.*
Stato
decisa il 1976-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382154-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - FORMA.*

L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione e rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione; ne occorre una loro letterale ripetizione, essendo sufficiente che nell'autonoma dichiarazione siano specificate mediante indicazioni idonee, in guisa da consentirne la individuazione con assoluta certezza, per il che e sufficiente l'indicazione del numero con il quale le clausole in questione sono contraddistinte fra le altre che formano nell'insieme le condizioni generali di contratto. (V 115/74, mass n 367673; (V 1610/73, mass n 364451; (V 2902/72, mass n 360632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)