Sez. U, Ordinanza n. 1135 del 21/01/2014 (Rv. 629070 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Bonifica di siti inquinati nella Regione Campania - Natura di servizio pubblico "ex se" - Esclusione - Attività di raccolta rifiuti meramente strumentale rispetto alla bonifica - Riconduzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 4 del d.l. n. 90 del 2008 (applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
E devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risoluzione (di diritto o giudiziale) del contratto avente ad oggetto l'esecuzione di servizi per l'attuazione di un piano di bonifica di siti inquinati nella Regione Campania, in quanto l'attività di bonifica non comporta, di per sé, l'espletamento di un pubblico servizio, né la circostanza che essa contempli l'espletamento della raccolta di rifiuti - quando quest'ultima sia prevista quale mero strumento di perseguimento della finalità di bonifica di zone inquinate, in assenza di attività autoritativa di "gestione rifiuti" - è sufficiente a determinare la riconduzione della convenzione contrattuale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, conv. in legge 14 luglio 2008, n. 123 (applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 426 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)