Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001 (Rv. 547668 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione eseguita dall'avvocato ex legge 53/94 in mancanza dei prescritti requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 4, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)