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Sez. 2, Sentenza n. 22989 del 09/10/2013 (Rv. 628006 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Cessazione dell'interclusione - Estinzione automatica della servitù - Esclusione - Domanda del soggetto interessato - Necessità - Eccezione di estinzione della servitù per paralizzare la "actio confessoria" - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628006-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE

Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice eccezione di estinzione della servitù (come avvenuto nella specie) per paralizzare la "actio confessoria" diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)