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Sez. U, Sentenza n. 2289 del 08/07/1972 (Rv. 359637 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE -GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL'AGO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359637-01

GIURISDIZIONE CIVILE -GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL'AGO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende esercenti servizi di pubblico trasporto, il presupposto condizionante della giurisdizione demandata in materia disciplinare al consiglio di stato e costituita dalla esistenza di un provvedimento deliberato dal consiglio di disciplina (art 54 segg dell'all a al RD n 148 dell'8 gennaio 1931); quando invece l'Esercizio legittimo del potere disciplinare non e in discussione, e solo si contende circa il regolamento dei diritti patrimoniali del dipendente consequenziali a tale Esercizio, la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria, a norma dell'art 46 del medesimo RD. (V 1272'69, mass n 339917).*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)