Sez. 1, Sentenza n. 6098 del 27/04/2001 (Rv. 548180 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Legittimazione da parte della madre - Successiva legittimazione da parte del padre - Richiesta di attribuzione del cognome paterno - Art. 262 cod. civ. - Applicazione analogica - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Qualora il padre, che ha legittimato per provvedimento del giudice il figlio naturale successivamente alla madre, chieda di attribuirgli il proprio cognome trova applicazione analogica l'art. 262 cod. civ.; pertanto, dovrà valutarsi l'interesse esclusivo del minore, avuto riguardo al diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, anche con riferimento alla famiglia in cui è cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie, esclusa ogni automaticità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 280, Cod. Civ. art. 284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)