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Sez. 1, Sentenza n. 15953 del 17/07/2007 (Rv. 600234 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Dichiarazione giudiziale di paternità materiale di minore - Previo riconoscimento dello stesso da parte della madre - Attribuzione del cognome paterno in via sostitutiva o aggiuntiva - Potere del giudice - Valutazione di esclusivo interesse del minore - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600234-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE

Qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre, l'ultimo comma dell'art. 262 cod. civ. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno. Tale decisione - da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. - è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)