Sez. U, Sentenza n. 2703 del 09/10/1974 (Rv. 371164 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN ORDINE ALLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PREDETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN ORDINE ALLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PREDETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 della legge 1 dicembre 1970, n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, concernente le ipotesi nelle quali l'autorita giudiziaria puo pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, sollevata sotto il duplice profilo che la citata norma: a) e attributiva al giudice statale di poteri incompatibili con il disposto dell'art 34 del concordato fra la S Sede e l' Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n 810, che riserva in via esclusiva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici le cause concernenti la nullita del matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico e la dispensa del matrimonio rato e non consumato, in riferimento all'art 7 della Costituzione, che riconosce rilievo costituzionale ai patti lateranensi; b) e modificativa del citato art 34 del concordato, in difetto di accordo con la S Sede e senza il procedimento di revisione costituzionale, in riferimento agli artt 7 e 138 della Costituzione. In conseguenza, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere, ai sensi dell'art 2 della legge 1 dicembre 1970, n 898, della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario. (V 1334'74, mass n 369414; 1332'74, mass n 369411; (V 1331'74, mass nn 369408 e 369409; 1283'74, mass n 369353).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)