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Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 07/05/1974 (Rv. 369353 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369353-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

A seguito della sentenza costituzionale n 176 dell'11 dicembre 1973, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 della legge primo dicembre 1970, n 898 per preteso contrasto con l'art 34 del concordato tra lo stato italiano e la Santa Sede e con gli artt 7 e 138 cost, qualora venga riproposta negli stessi termini e con le stesse argomentazioni gia valutate e disattese dalla Corte costituzionale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 138, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)