Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 07/05/1974 (Rv. 369353 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - ART 2 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
A seguito della sentenza costituzionale n 176 dell'11 dicembre 1973, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 della legge primo dicembre 1970, n 898 per preteso contrasto con l'art 34 del concordato tra lo stato italiano e la Santa Sede e con gli artt 7 e 138 cost, qualora venga riproposta negli stessi termini e con le stesse argomentazioni gia valutate e disattese dalla Corte costituzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 138, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)