Sez. 5, Sentenza n. 12606 del 17/02/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 269484 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa dichiarazione del privato - Configurabilità del tentativo di falso per induzione - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. (Fattispecie in tema di falsa documentazione allegata dal privato per indurre la competente commissione ad emettere atto di collaudo, in assenza di successive condotte del p.u. preordinate all'emissione dell'atto di collaudo e all'emanazione della relativa autorizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)