Sez. 5, Sentenza n. 28945 del 17/05/2012 Ud. (dep. 17/07/2012) Rv. 254060 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa dichiarazione del privato - Mancato inganno del pubblico ufficiale - Tentativo di induzione al falso del pubblico ufficiale - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. (Fattispecie in tema di false dichiarazioni del privato in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto per l'applicabilità del condono edilizio, cui, a seguito dei necessari accertamenti, l'autorità comunale reagiva emettendo ordinanza di demolizione del manufatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)