Sez. 5, Sentenza n. 41205 del 23/09/2002 Ud. (dep. 10/12/2002) Rv. 223187 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa dichiarazione resa dal privato - Tentativo di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale - Sussistenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: false dichiarazioni del privato sulla data di conclusione dei lavori, rilevante ai fini dell'applicabilità del condono edilizio.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (art. 56, 48 e 480 cod. pen.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 48, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)