Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 10/05/1996 (Rv. 497542 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Acquisto della qualità di imprenditore - Presupposti - Unicità dell'azione speculativa - Qualità di imprenditore del soggetto economico che la compie - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
La abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica, come indice della professionalità necessaria per l'acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso non assoluto, ma relativo, sicché non può escludersi la qualità di imprenditore - come tale assoggettabile alla disciplina dell'I.V.A. - nel soggetto che svolga un'attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento di un'unica operazione speculativa (come appunto si è verificato nella specie, avendo il contribuente realizzato un fabbricato di notevoli dimensioni, comprendente venti appartamenti e relativi box destinati alla vendita a terzi).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)