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Sez. 5, Sentenza n. 6083 del 26/04/2001 (Rv. 546327 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Società di capitali - Operazioni passive preliminari all'esercizio dell'attività prevista dallo statuto - Esclusiva effettuazione - Diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546327-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di I.V.A., una società di capitali ha diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti anche se ha realizzato soltanto operazioni passive propedeutiche all'avviamento dell'attività d'impresa, per la quale è stata costituita, e non ha ancora effettuato operazioni imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)