Sez. L, Sentenza n. 7288 del 03/07/1991 (Rv. 472897 - 01)
Esecuzione forzata - Precetto - Cessazione di efficacia per decorso del termine | Esecuzione per consegna o rilascio - Computo di detto termine - Riferimento alla data di notifica del preavviso di rilascio - Esclusione - Data dell'accesso dell'ufficiale giudiziario - Rilevanza.
Esecuzione forzata - Precetto - Cessazione di efficacia per decorso del termine
L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi, e non con la notificazione del preavviso di rilascio, che deve considerarsi solo un atto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo e volto a consentire all'esecutato di essere presente alle operazioni dell'ufficiale giudiziario in sede esecutiva. Conseguentemente, l'inefficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 cod.proc.civ., per il mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla notifica del precetto stesso, deve essere verificata con riguardo alla data di detto accesso invece che con riferimento alla data di notifica del preavviso di rilascio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)