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Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 03/06/1997 (Rv. 504912 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Momento iniziale - Accesso dell'ufficiale giudiziario - Rilevanza esclusiva - Notificazione del preavviso di rilascio - Ininfluenza - Accertamento dell'inefficacia del precetto ex art. 481 cod. proc. civ. - Criteri - Riferimento a detto accesso e non alla notificazione predetta Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504912-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo ove debbono compiersi gli atti esecutivi e non con la notificazione del preavviso di rilascio, che deve considerarsi solo un atto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, volto a consentire all'esecutato di essere presente alle operazioni dell'ufficiale giudiziario in sede esecutiva, con la conseguenza che l'inefficacia del precetto, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ. per il mancato inizio dell'esecuzione nel termine di 90 giorni dalla notifica del precetto stesso deve essere accertata con riguardo alla data di detto accesso e non con riferimento alla data di notifica del preavviso di rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)