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Sez. 2, Sentenza n. 2195 del 27/06/1968 (Rv. 334390 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - ESTREMI - MERA RICHIESTA AL GIUDICE PER LA CITAZIONE DEL TERZO - INSUFFICIENZA - NORMA DELL'ART. 269 COD. PROC. CIV. - CARATTERE INDEROGABILE - INTERESSE ALLA CHIAMATA DOPO LA PRIMA UDIENZA - IRRILEVANZA - TARDIVITA DELL'ISTANZA DI PARTE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334390-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - ESTREMI - MERA RICHIESTA AL GIUDICE PER LA CITAZIONE DEL TERZO - INSUFFICIENZA - NORMA DELL'ART. 269 COD. PROC. CIV. - CARATTERE INDEROGABILE - INTERESSE ALLA CHIAMATA DOPO LA PRIMA UDIENZA - IRRILEVANZA - TARDIVITA DELL'ISTANZA DI PARTE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La facolta, concessa alla parte dall'art. 106 cod. proc. civ., di chiamare in causa un terzo cui ritenga comune la lite, e limitata nel senso che la parte che intende valersene, deve, a norma dell'art. 269 cod. proc. civ., citare il terzo nella prima udienza o quanto meno, sempre al piu tardi nella stessa prima udienza, chiedere al giudice un termine per la chiamata del terzo, mentre all'uopo non e sufficiente sollecitare il giudice perche disponga -come per l'intervento coatto- la citazione del terzo. A tale principio non puo derogarsi neppure quando l'interesse a chiamare il terzo sia sorto dopo la prima udienza o per effetto della difesa avversaria. La disposizione dell'art. 269 cod. proc. civ. essendo dettata non soltanto nell'interesse delle parti, ma anche e soprattutto per l'esigenza di assicurare la regolare Costituzione del giudizio, cioe il contemporaneo inizio del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano, ha carattere inderogabile e dev'essere fatto osservare dal giudice anche d'ufficio e a prescindere dall'istanza delle parti interessate, con la conseguente rilevabilita anche d'ufficio della tardivita della proposizione dell'istanza di cui al secondo comma dell'art. 269 cod. proc. civ. (V. 2664-67, massima n. 330081 1543-61 1591-59 3421-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)