Sez. U, Sentenza n. 2337 del 08/03/1988 (Rv. 458113 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 6 primo comma della legge 20 marzo 1980 n. 75, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che attengano alla Determinazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale dello stato e delle aziende autonome, ivi incluse, pertanto, quelle inerenti all'attribuzione del grado o della qualifica funzionale da considerare ai fini del calcolo dell'indennità medesima, trova applicazione nei giudizi in corso, senza che tale immediata operatività possa configurare un contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario non interferenti sulla tutela giurisdizionale assicurata dalle predette norme costituzionali. (V 3758/81, mass n 414399; (V 3758/81, mass n 414400).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)