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Sez. U, Sentenza n. 3758 del 10/06/1981 (Rv. 414399 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - RILIQUIDAZIONE PER IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA ED ACCESSORI - CONTROVERSIA IN CORSO CON L'ENPAS - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - DICHIARAZIONE D'UFFICIO DELL'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA - PREGRESSA FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO IN ORDINE A PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414399-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - RILIQUIDAZIONE PER IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA ED ACCESSORI - CONTROVERSIA IN CORSO CON L'ENPAS - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - DICHIARAZIONE D'UFFICIO DELL'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA - PREGRESSA FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO IN ORDINE A PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - IRRILEVANZA.*

Nella controversia, promossa da un dipendente statale, collocato a riposo, nei confronti dell'ENPAS, per conseguire la riliquidazione dell'indennita di buonuscita con il computo della tredicesima mensilita, la sopravvenuta entrata in vigore della legge 20 marzo 1980 n 75, ancorche in Sede di legittimita, comporta l'Obbligo di dichiarare l'Estinzione d'ufficio del procedimento con la compensazione delle spese fra le parti, a norma dell'art 6 secondo comma della legge medesima, salva restando la facolta dello interessato di presentare le proprie istanze alle competenti gestioni previdenziali, e di ricorrere poi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avverso gli eventuali provvedimenti negativi. Tale principio, il quale riguarda anche le richieste accessorie a detta riliquidazione, per il computo, sulle somme da quest'ultima risultanti, della rivalutazione monetaria a norma dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nonche degli interessi per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati dall'art 14 del DPR 28 dicembre 1970 n 1079, non trova deroga per il caso in cui, nella causa pendente davanti al giudice ordinario, si sia formato il giudicato interno in ordine a pronuncia affermativa della giurisdizione del giudice medesimo, tenuto conto che il suddetto ius superveniens introduce una inderogabile previsione di difetto di giurisdizione, prevalente sulla preclusione derivante da detto giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)