Sez. U, Sentenza n. 3758 del 10/06/1981 (Rv. 414400 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - GIUDIZI PENDENTI IN TEMA DI RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA PER IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - SOPRAVVENIENZA DELL'ART 6 DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 SULLA DEVOLUZIONE DI DETTI GIUDIZI ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 25, PRIMO COMMA, COST - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - GIUDIZI PENDENTI IN TEMA DI RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA PER IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - SOPRAVVENIENZA DELL'ART 6 DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 SULLA DEVOLUZIONE DI DETTI GIUDIZI ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 25, PRIMO COMMA, COST - ESCLUSIONE.*
L'art 6 della legge 20 marzo 1980 n 75, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di indennita di buonuscita e d'indennita di cessazione del rapporto d'impiego del personale dello stato e delle aziende autonome (primo comma), e, con riguardo ai giudizi pendenti in tema di riliquidazione dell'indennita con l'inclusione della tredicesima mensilita, impone la dichiarazione d'Estinzione dei relativi procedimenti, salvo il ricorso dell'interessato ai competenti organi amministrativi ed il successivo eventuale ricorso al giudice amministrativo (secondo comma), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3, 24 e 25 primo comma della Costituzione, sotto il profilo della disparita di trattamento fra il suddetto personale ed i dipendenti degli enti locali, della sottrazione del primo alle garanzie apprestate dal rito del lavoro davanti al giudice ordinario, del distoglimento delle parti dal giudice munito di giurisdizione alla data della domanda, nonche del pregiudizio derivante all'attore per effetto della sopravvenuta impossibilita di porre in esecuzione le pronunce favorevoli eventualmente ottenute nel corso del procedimento davanti al giudice ordinario (artt 431 e 447 cod proc civ), atteso che la norma medesima, rivolta a sciogliere i dubbi provocati dalla previgente normativa con una precisa individuazione del giudice munito di giurisdizione, immediatamente operativa, configura una scelta del legislatore giustificata dalla obiettiva peculiarita delle situazioni regolamentate, la quale non pregiudica la tutela giurisdizionale degli interessati, ed incide sui processi in corso con vicende compatibili con i menzionati precetti costituzionali.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)