Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 06/03/1993 (Rv. 481285 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Sentenze della Corte di Cassazione - Impugnazione per revocazione - Motivo ammissibile - Fattispecie.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
Ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986 n. 17 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale 31 gennaio 1991 n. 36, l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa esclusivamente per il motivo di cui all'art. 395 n. 4) cod. proc. civ. e cioè per l'errore di fatto in cui la Corte possa incorrere nella lettura degli atti del processo "a quo" e per l'analogo errore in cui la Corte medesima possa incorrere nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione proposta avverso una propria decisione ai sensi dell'art. 395 n. 5) per contrasto con altra precedente decisione avente tra le parti autorità di cosa giudicata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)