Sez. L, Sentenza n. 3735 del 28/03/2000 (Rv. 535120 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di Cassazione - Revocazione per contrasto di giudicato - Inammissibilità ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La revocazione per contrasto con precedente giudicato esula dalla previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ., che invece espressamente delimita l'ambito di esperibilità di tale impugnazione delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione al solo errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Nè la omessa estensione a tali sentenze della revocazione di cui all'art. 395 n. 5 cod. proc. civ. suscita dubbi di legittimità costituzionale, poiché il precetto di cui all'art. 24 Cost. non impone tale estensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)