Sez. 3, Sentenza n. 34789 del 02/07/2024 Cc. (dep. 16/09/2024) Rv. 286902-01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Rigetto di richiesta di avocazione ex art. 413 cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 413, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)