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Sez. 3, Sentenza n. 15128 del 26/10/2017 Cc. (dep. 05/04/2018) Rv. 273160 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Rigetto di richiesta di avocazione ex art. 413 cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273160-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE

Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 413, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)