Sez. 3, Sentenza n. 15128 del 26/10/2017 Cc. (dep. 05/04/2018) Rv. 273160 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Rigetto di richiesta di avocazione ex art. 413 cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE
Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 413, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)