Sez. 2, Sentenza n. 20414 del 22/09/2009 (Rv. 609868 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Negozi traslativi di terreni - Art. 40 legge n. 47 del 1985 - Ambito applicativo - Trasferimento di beni immobili ubicati in zone agricole destinati ad uso residenziale - Inclusione - Fattispecie.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE
In tema di negozi traslativi di fabbricati rurali, le disposizioni dettate dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 trovano applicazione anche per il trasferimento di beni immobili ubicati in zone agricole che siano destinati ad uso residenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 18 della legge n. 47 del 1985, piuttosto che l'art. 40 della medesima legge, mancando di considerare che la destinazione del fabbricato ad uso di abitazione escludeva di per sé la pertinenzialità di quest'ultima rispetto al fondo agricolo e che risultava irrilevante il dato formale della mancanza di accatastamento urbano).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)