Sez. 2, Sentenza n. 102 del 17/01/1968 (Rv. 330946 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- ACCORDO SALARIALE 14 GIUGNO 1961 TRA LA SOC ANSALDO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - PREMIO DI PRODUZIONE - APPLICABILITA AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA APPALTATRICE DEI SERVIZI DI MENSA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- ACCORDO SALARIALE 14 GIUGNO 1961 TRA LA SOC ANSALDO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - PREMIO DI PRODUZIONE - APPLICABILITA AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA APPALTATRICE DEI SERVIZI DI MENSA.*
L'accordo salariale in data 14 giugno 1961 intervenuto tra la soc. Ansaldo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base al quale venne accordato per l'anno 1961 un premio di produzione di lire diciottomilacinquecento a ciascun dipendente della detta societa, si applica, a norma dell'art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1639, anche ai dipendenti della societa appaltatrice dei servizi di mensa. Il cd 'premio di produzioné non venne infatti, concesso per spirito di liberalita dell'imprenditore, ma costitui un vero e proprio miglioramento del minimo retributivo, e spetta, pertanto, anche agli addetti al servizio mensa, da eseguirsi nell'intimo dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore.*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)