Sez. 2, Sentenza n. 2751 del 07/10/1971 (Rv. 353918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - APPALTO DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - UNIFORMITA DI TRATTAMENTO MINIMO AI DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - NOZIONE - SERVIZIO DI MENSA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - APPALTO DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - UNIFORMITA DI TRATTAMENTO MINIMO AI DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - NOZIONE - SERVIZIO DI MENSA - ESCLUSIONE.*
Nella nozione di opere e servizi da eseguirsi nell'interno della azienda dati in appalto dall'imprenditore ad altro imprenditore, con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore - per i quali lo art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1369, prevede l'Obbligo dell'imprenditore interponente di corrispondere ai prestatori di lavoro un trattamento non inferiore a quello minimo spettante ai propri dipendenti, in solido con l'interposto - sono comprese non gia le opere ed i servizi che si svolgono nell'ambito dei locali dell'azienda stessa, bensi quelli che ineriscono, sia pure con carattere sussidiario ed accessorio, al ciclo produttivo normale dell'impresa; dalla categoria e escluso quindi il servizio di mensa, quando sia accertato dal giudice di merito che esso non rientra, neppure collateralmente, nel ciclo produttivo, non essendo nemmeno obbligatorio ed avendo una mera finalita assistenziale. (Conf 1993'70, mass n 348060; 1790'70, mass n 347756; contra 102'68, (mass n 330946).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)