Sez. 2 - , Ordinanza n. 23850 del 02/10/2018 (Rv. 650631 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Effetti - Automatica perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario della cosa o ad altro soggetto che ancora la possieda "uti dominus" - Configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem" - Requisiti - Atto di interversione del possesso - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA
Il decreto di espropriazione è idoneo a fare acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino a svolgere sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell'"animus possidendi", con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem", è necessario un atto di "interversio possessionis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)