Sez. 1, Sentenza n. 1171 del 28/04/1973 (Rv. 363700 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - IN GENERE - OBBLIGATORIA ESECUTIVITA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - IN GENERE - OBBLIGATORIA ESECUTIVITA - LIMITI.*
L'art 18 del RD 16 marzo 1942 n 267, stabilisce un regime autonomo, rispetto a quello dell'art 337 cod proc civ, per quanto riguarda l'opposizione alla dichiarazione di fallimento ed i suoi effetti. L'applicazione di tale speciale regime comporta che la esecutivita obbligatoria e vincolante, per gli organi fallimentari, della sentenza dichiarativa di fallimento perdura sino all'esaurimento delle operazioni fallimentari, oppure sino ad una sentenza di revoca passata in giudicato. (nella specie e stato affermato che la sentenza di revoca del fallimento, pronunciata in primo grado, sia essa fondata su ragioni di incompetenza oppure su ragioni di merito, lascia in vita il processo fallimentare, con tutte le conseguenze a questo relative).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)