diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3266 del 12/10/1968 (Rv. 336227 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - CREDITO PORTATO DA TITOLO GIUDIZIARIO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336227-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - CREDITO PORTATO DA TITOLO GIUDIZIARIO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - INAMMISSIBILITA.*

Per difetto del requisito della certezza non non e ammissibile la compensazione legale rispetto a crediti riconosciuti da una sentenza o da altro titolo giudiziale, provvisoriamente eseguibile. Invero la provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea esigibilita del credito ma non concerne la sua certezza, necessaria, per contro, per potere determinare - ope exceptionis - l'Estinzione di due debiti per le quantita corrispondenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)