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Sez. 3, Sentenza n. 10836 del 16/05/2014 (Rv. 631002 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Impugnazione del solo capo relativo alle spese - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Tutela del ricorrente per "overruling" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631002-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

In tema di espropriazione forzata, l'impugnazione del solo capo di condanna alle spese dell'ordinanza che dichiari l'estinzione del processo esecutivo va promossa nelle forme del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. e non con ricorso per cassazione. Tuttavia, poiché l'affermazione di tale principio ha determinato un mutamento della precedente interpretazione della norma processuale (cosiddetto "overruling"), con conseguente decadenza dallo strumento impugnatorio esclusa sulla base del precedente orientamento, il ricorso proposto ex art. 111 Cost. prima che si consolidasse il nuovo indirizzo deve essere esaminato dalla Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)